Amministrazione Trasparente
In questa sezione saranno pubblicati, raggruppati secondo le indicazioni di legge, documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione dell’amministrazione, le sue attività e le relative modalità di realizzazione.
Elenco delle informazioni
Informativa sull’impiego di risorse pubbliche
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”, stabilisce l’obbligo di pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
Confidi per le Imprese in qualità di gestore di misure agevolative a valere su risorse pubbliche, rientra nell’ambito soggettivo di applicazione del D. Lgs. n. 33/2013 ai sensi dell’art. 2-bis, comma 3, in quanto ente di diritto privato che svolge attività di interesse pubblico così come previsto della Delibera ANAC n. 1134. Di conseguenza è tenuto al rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza previsti, limitatamente all’attività di pubblico interesse svolta.
L’obbligo di pubblicazione riguarda tutti gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a mille euro.
ATTI DI CONCESSIONE
In adempimento degli oneri inerenti la Trasparenza previsti, nella presente sezione sono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.
Legge Antiusura Misure per la crescita dimensionale e rafforzamento patrimoniale dei Confidi – Decreto Mise di concerto con MEF 03 Gennaio 2017ACCESSO CIVICO
L’Accesso civico consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato (Art. 5, D.Lgs. 33/2013) e si distingue tra interesse civico semplice e generalizzato.
L’ accesso civico “semplice” (ex comma 1, art. 5, d.lgs. 33/2013) riguarda i soli atti, documenti e informazioni nel caso della mancata pubblicazione richiesta.
L’accesso civico generalizzato (ex comma 2, art. 5, d.lgs. 33/2013) è il diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa.
Modalità per l’esercizio di tale diritto: La domanda di accesso ai documenti deve essere presentata inviando richiesta motivata via PEC lasicuranza@legalmail.it allegando documento d’identità del richiedente.