Superbonus: i firmatari del ccnl sono i primi a non rispettare il contratto.

U.P.A. C.L.A.A.I. di Chieti

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Data pubblicazione: 18 Maggio 2022

Categoria: News

Superbonus dal 27 maggio 2022 solo per i lavori effettuati da imprese che applicano il CCNL più rappresentativo, ma esclusivamente per i lavori edili. A specificarlo è un emendamento al testo della legge di conversione del decreto legge n. 21/2022, il DL Ucraina bis, in attesa del via libera definitivo da parte della Camera.

L’entrata in vigore del nuovo obbligo previsto ai fini dell’accesso alla detrazione fiscale del 110 per cento, così come ai bonus casa ordinari, riguarderà le opere di importo complessivo superiore a 70.000 euro, e per individuare l’ambito applicativo della norma bisognerà guardare ai lavori individuati dall’allegato X al decreto legislativo n. 81/2008.

La legge di conversione del decreto legge n. 21/2022, il DL Ucraina bis, definisce il perimetro delle novità che si applicheranno agli interventi avviati dopo il 27 maggio 2022 nell’ambito del superbonus e dei bonus edilizi.

La novità dispone quindi che l’obbligo per le imprese di adottare il contratto collettivo del settore, nazionale o territoriale, stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale si applicherà esclusivamente per i lavori edili.

Nel dettaglio, modificando quanto previsto dall’articolo 1, comma 43-bis della legge n. 234/2021, viene disposto che per individuare l’ambito applicativo della misura bisognerà far riferimento agli interventi edili come definiti dall’allegato X del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

L’obbligo si applicherà inoltre per i lavori effettuati dal 27 maggio 2022 e, come specificato dall’emendamento al decreto n. 21/2022 riguarderà le opere complessivamente di importo superiore a 70.000 euro.

Si guarderà quindi all’opera complessiva, ma solo per i lavori edili individuati dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza, quali ad esempio le opere di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento o ristrutturazione.

L’emendamento al testo della legge di conversione del decreto legge n. 21/2022, sul quale si attende il via libera definitivo da parte della Camera, aiuta quindi a delimitare meglio l’ambito applicativo della norma che dal 27 maggio 2022 punta a garantire maggiore sicurezza sui cantieri e adeguata formazione ai lavoratori.

L’accesso al superbonus, al pari dei bonus casa ordinari da parte del beneficiario finale, sarà quindi subordinato all’indicazione nell’atto di affidamento che i lavori sono effettuati da datori di lavoro che applicano il CCNL edilizia più rappresentativo.

Una condizione che come specificato dall’articolo 23-bis sopra analizzato, sarà rispettata anche se i datori di lavoro applichino per lavori diversi da quelli edili indicati dall’allegato X altri contratti collettivi.

A verificare il rispetto dei nuovi obblighi saranno tra gli altri i professionisti o i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF chiamati ad apporre il visto di conformità, in relazione alle verifiche sulle fatture di pagamento.

Una specifica task force sarà istituita per la verifica della corretta indicazione del contratto collettivo nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture, che spetterà all’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con Ispettorato del Lavoro, INPS e casse edili.

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