Parola alla contrattazione collettiva sui rapporti a termine. Fino al 30 settembre 2022, infatti, i datori di lavoro potranno assumere a tempo determinato non solo in presenza delle causali di legge, ma anche in base alle «specifiche esigenze» previste dai contratti collettivi (nazionali, territoriale o aziendale comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale). La novità, in particolare, riguarda la possibilità di assumere a termine per la durata superiore a 12 e fino a 24 mesi. A prevederla è il testo del decreto legge n. 73/2021, Sostegni-bis, modificato dalla camera per la conversione in legge (si vedano altri servizi alle pag. 33 e 35).
I rapporti a termine. Quello a termine è un contratto di lavoro subordinato (dipendente) che, a differenza di quello normale/ordinario (cioè «a tempo indeterminato»), consente di prefissare una durata. Con il Decreto Dignità (dl n. 87/2018), la disciplina è stata riformata nella logica di abrogare, quasi del tutto, il principio di libertà di assunzione a termine. A differenza del passato (quando era consentito assumere a termine liberamente per durate fino a 36 mesi), infatti, attualmente il contratto a termine non può eccedere i 24 mesi e richiede il rispetto di queste regole:
– fino alla durata di 12 mesi è stipulabile liberamente (senza, cioè, dover giustificare perché l’assunzione non viene fatta a tempo indeterminato);
– per una durata superiore a 12 e fino a 24 mesi, è stipulabile solo in presenza di una causale di legge, ossia in presenza di: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Un anno alla contrattazione. È proprio qui che s’inserisce la novità prevista dalla conversione in legge del Sostegni-bis. Oltre ai due predetti casi (le «esigenze» di legge), la possibilità di stipulare un contratto a termine, per la durata superiore a 12 e fino a 24 mesi, è concessa anche in presenza di «specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51» del dlgs n. 81/2015. La novità, introdotta con una modifica all’art. 19 del citato dlgs n. 81/2015 che disciplina i rapporti a termine, è offerta «fino al 30 settembre 2022», intendendosi con tale data il termine ultimo entro cui sarà possibile stipulare contratti a termine in base alle previsioni dei contratti collettivi.
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