Le agevolazioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) possono essere cumulate con altre agevolazioni, purché la sommatoria degli aiuti non superi il 100% del costo dell’investimento. In pratica, se una misura del Piano finanzia il 40% del valore di un bene o di un progetto, si potrà agevolare attraverso altre fonti la quota non eccedente il 60% del costo dell’investimento stesso.
È quanto ha chiarito il ministero dell’economia e finanze, con la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021, con cui il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il Pnrr, ha posto fine ai dubbi interpretativi sorti finora in merito all’attuazione e alla sostenibilità degli interventi previsti all’interno del Pnrr e finanziati dal Dispositivo per la ripresa e resilienza (Rrf), istituito con regolamento Ue 2021/241. A tale riguardo il Mef ha innanzitutto effettuato un opportuno distinguo tra il divieto del «doppio finanziamento» e il concetto di «cumulo», per poi passare a precisare che la sommatoria degli aiuti vale anche per la misura Pnrr «Transizione 4.0» che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in ricerca e sviluppo. In tal caso, secondo il Mef, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il predetto credito d’imposta, ma solo fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento.
Le agevolazioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) possono essere cumulate con altre agevolazioni, purché la sommatoria degli aiuti non superi il 100% del costo dell’investimento. In pratica, se una misura del Piano finanzia il 40% del valore di un bene o di un progetto, si potrà agevolare attraverso altre fonti la quota non eccedente il 60% del costo dell’investimento stesso. È quanto ha chiarito il ministero dell’economia e finanze, con la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021, con cui il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il Pnrr, ha posto fine ai dubbi interpretativi sorti finora in merito all’attuazione e alla sostenibilità degli interventi previsti all’interno del Pnrr e finanziati dal Dispositivo per la ripresa e resilienza (Rrf), istituito con regolamento Ue 2021/241. A tale riguardo il Mef ha innanzitutto effettuato un opportuno distinguo tra il divieto del «doppio finanziamento» e il concetto di «cumulo», per poi passare a precisare che la sommatoria degli aiuti vale anche per la misura Pnrr «Transizione 4.0» che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in ricerca e sviluppo. In tal caso, secondo il Mef, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il predetto credito d’imposta, ma solo fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento.
Un esempio. Premesso che la distinzione tra divieto di doppio finanziamento e cumulo non rappresenta una novità del Rrf, ma si tratta di concetti già ampiamente noti nell’ambito delle programmazioni comunitarie dei fondi strutturali, la circolare 233 del Mef riporta il seguente esempio.
Se una misura del Pnrr finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. Quest’ultima ipotesi, alla luce di quanto precedentemente esposto, non sarebbe pertanto praticabile in quanto parte dei costi sarebbero finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto «doppio finanziamento», di cui è fatto sempre divieto.
Il Pnrr e il credito d’imposta. Le conclusioni cui giunge la circolare del Mef valgono anche per la misura Pnrr «Transizione 4.0», che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in R&S. In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% dell’investimento), solo per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche.
0 commenti