BONUS EDILE CONDIZIONATO AL RISPETTO DEL CCNL
A partire dai lavori avviati successivamente al 27 maggio 2022 di importo superiore a 70.000 euro sarà necessario riportare il contratto collettivo applicato nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture elettroniche emesse, al fine di poter usufruire dei bonus edilizi.
I lavori edili interessati dagli incentivi sono quelli riportati nell’allegato X al D.lgs. 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro:
- I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Per le verifiche circa la corretta applicazione del contratto collettivo applicato, l’Agenzia delle Entrate si avvale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’Inps e delle Casse edili. I soggetti deputati ad apporre il visto di conformità dovranno verificare tra gli altri anche questi nuovi obblighi: indicazione del contratto collettivo applicato nell’atto di affidamento dei lavori e sulle fatture elettroniche.
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