Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lett. a)
Entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2020, n.178 (Legge di Bilancio 2021)
Le principali modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, che saranno applicate alle richieste di ammissione all’intervento del Fondo presentate a partire dal 13 gennaio 2021, sono:
– E’ possibile presentare (comma 213 – art.1) le richieste di ammissione in favore di società che presentano i seguenti codici ATECO 2007:
- 19.20 – Attività di promotori e mediatori finanziari;
- 19.21 – Promotori finanziari;
- 19.22 – Agenti, mediatori e procacciatori di prodotti finanziari;
- 21.00 – Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni.
– E’ possibile presentare (comma 216 – art.1) richieste di ammissione con durata fino a quindici anni;
– E’ possibile richiedere (comma217 – art 1) , per i finanziamenti già concessi alla data del 13 gennaio 2021, il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di quindici anni.
Si comunica, infine, che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 14 – quinques, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020 (DL Ristori), è stato reso operativo l’innalzamento ad euro 40.000 dell’importo massimo del Microcredito.
La circolare completa è disponibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it.
Per informazioni:
Confidi La Sicuranza Tel. 087148970 – 380/4930957 Mail: confidi@lasicuranza.it
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