In attuazione della direttiva UE 2019/1152, col fine di tutelare il diritto dei lavoratori di conoscere le proprie condizioni di lavoro, è stato emanato il cosiddetto Decreto Trasparenza che amplia gli obblighi di informazione in capo ai datori di lavoro.
I nuovi obblighi informativi riguardano tutti i rapporti di lavoro ad esclusione dei rapporti di lavoro autonomo purché non integranti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
- In base al decreto i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro in essere alla data dell’1 agosto possono chiedere le informazioni previste dallo stesso decreto al datore di lavoro o al committente il quale ha 60 giorni di tempo per provvedere;
- Per quanto riguarda invece i rapporti di lavoro instaurati dal 13 agosto in poi i datori di lavoro dovranno adempiere agli obblighi informativi secondo le diverse tempistiche previste dallo stesso decreto (ossia all’atto dell’assunzione o, in alternativa, prima dell’inizio dell’attività lavorativa o facendo ricorso alla comunicazione differita ossia, per la generalità delle informazioni, entro i 7 giorni successivi dall’inizio della prestazione lavorativa o entro 30 giorni per ulteriori specifiche informazioni).
In caso di violazione degli obblighi di informazione il datore di lavoro è punito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con una sanzione che va da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
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