Dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, è in vigore l’obbligo di esibizione della certificazione verde per salire su treni, aerei, navi e traghetti.
I controlli scattano, in buona sostanza, quando si utilizzano mezzi di trasporto che effettuano lunghe tratte, quali per esempio treni a lunga percorrenza e traghetti interregionali, ritenuti luoghi a maggiore rischio di contagio da Covid.
Alle prescrizioni sul Green pass previste dal Decreto Legge del 6 agosto 2021 n. 111 che ha introdotto questo obbligo, tra l’altro, si aggiungono quelle generali nel trasporto pubblico, recentemente aggiornate per mezzo dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 30 agosto pubblicata il 1° settembre.
Si tratta delle linee guida per le amministrazioni locali differenziate in base al settore di appartenenza che, anche alla luce dell’impiego del lasciapassare, hanno subito qualche modifica.
In particolare, i mezzi di trasporto interessati dall’obbligo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 sono i seguenti:
- treni a lunga percorrenza, ossia impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- tutti gli aerei di linea per il trasporto passeggeri;
- navi e traghetti adibiti a servizio di trasporto interregionale, eccetto quelli impiegati per il collegamento dello stretto di Messina;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone prestati in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e con itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, eccetto quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
Il controllo della certificazione verde viene eseguito prima di salire a bordo dei vettori su tutti i passeggeri, a meno che non si tratti di minori al di sotto dei 12 anni o di soggetti esenti dall’obbligo vaccinale in base ad idonea certificazione medica.
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