Esonero contributivo assunzioni giovani: prime istruzioni INPS

U.P.A. C.L.A.A.I. di Chieti

Servizi a piccole e medie imprese dal 1963

Data pubblicazione: 3 Maggio 2021

Categoria: Finanziamenti

I datori di lavoro privati, inclusi quelli attivi nel settore agricolo, sono i destinatari dell’esonero contributivo per le assunzioni di giovani under 36 a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, così come previsto dalla legge di Bilancio 2021, all’art. 1, commi da 10 a 15. A far luce sulle caratteristiche dell’agevolazione la circolare Inps 12 aprile 2021 n. 56, che esclude esplicitamente la pubblica amministrazione e le imprese del settore finanziario dalla platea dei beneficiari.

L’esonero dei contributi previdenziali è riconosciuto nella misura del 100% per un massimo di 36 mesi e con un importo di 6.000 euro annui alle imprese che nel biennio 2021-2022 assumano a tempo indeterminato o trasformino contratti a termine in contratti a tempo indeterminato riferiti a soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Per i datori che effettuano assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna lo sgravio può durare fino a 48 mesi. L’Inps, nel ricordare che l’agevolazione ricalca l’esonero strutturale giovanile di cui all’articolo 1, commi da 100 a 108, 113 e 114, della legge di Bilancio 2018, precisa quali rapporti di lavoro sono esclusi dal beneficio: contratti di apprendistato e di lavoro domestico oltre alle assunzioni con contratti di lavoro intermittente o a chiamata, anche se stipulati a tempo indeterminato, e di personale con qualifica dirigenziale. L’Istituto precisa, inoltre, che la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile sarà pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, sarà riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nell provvedimento anche le condizioni per fruire dell’incentivo in alcuni casi particolari e il coordinamento con le altre misure agevolative in essere.

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