Disposizioni del Decreto Legge n° 24 del 24 marzo 2022.

U.P.A. C.L.A.A.I. di Chieti

Servizi a piccole e medie imprese dal 1963

Data pubblicazione: 5 Aprile 2022

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi: 

PER L’ACCESSO AI SEGUENTI MEZZI DI TRASPORTO E PER IL LORO UTILIZZO

1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 

2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; 

3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity 

Notte e Alta Velocità; 

4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone; 

5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 

6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; 

7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado; 

PER GLI SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO CHE SI SVOLGONO AL CHIUSO O ALL’APERTO IN SALE TEATRALI, SALE DA CONCERTO, SALE CINEMATOGRAFICHE, LOCALI DI INTRATTENIMENTO E MUSICA DAL VIVO E IN ALTRI LOCALI ASSIMILATI, NONCHÉ PER GLI EVENTI E LE COMPETIZIONI SPORTIVI. 

Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche). 

Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezionedel momento del ballo. 

L’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso, non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. 

Fino al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche.  

Controllo del possesso e verifica delle certificazioni verdi COVID 19 in ambito lavorativo 

  • decorrere dal 1 aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022 tutti i lavoratori, anche lavoratori ultra cinquantenni, ad esclusione dei lavoratori con obbligo vaccinale, nonché i lavoratori esterni che a qualunque titolo devono accedere ai luoghi di lavoro, sono tenuti a possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 di cui di cui all’art. 9 comma 2 del DL 52/2021 (green pass base); 
  • Tale obbligo non sussiste solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; 

Obbligo vaccinale 

In conformità alle disposizioni normative applicabili secondo settore di appartenenza per le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario nonché per i lavoratori di cui agli artt. 4-ter e 4-ter2 di cui alla legge 28 maggio 2021 n. 76 si applicano le nuove disposizioni in termini di obbligo vaccinale come disposte dal decreto legge 24 marzo 2022 n. 24. 

La vaccinazione resta requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative: 

  • fino al 31 dicembre 2022 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario nonché per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie; 
  • fino al 15 giugno 2022 per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale 

Controllo del possesso e verifica delle certificazioni verdi COVID 19 per utenti 

È richiesto possesso ed esibizione del green pass base dal 1 aprile al 30 aprile 2022 per accedere a: 

a) mense e catering continuativo su base contrattuale; 

b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamenteai clienti ivi alloggiati; 

c) concorsi pubblici; 

d) corsi di formazione pubblici e privati; 

f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.  

Dal 1 aprile al 30 aprile 2022 l’accesso ai mezzi pubblici di cui all’art. 9-quarter è consentito solo ai possessori di certificazione verde COVID 19 base. 

Dal 1 aprile non è richiesto possesso ed esibizione del green pass base nei locali commerciali, servizi alla persona e nella ristorazione all’aperto.

È richiesto possesso ed esibizione del green pass rafforzato dal 1 aprile al 30 aprile 2022 per accedere a: 

a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività chesi svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità; 

b) convegni e congressi; 

c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, perle attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; 

d) feste comunque denominate, conseguenti enon conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso; 

e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; 

f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; 

g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.  

Isolamento e autosorveglianza 

A decorrere dal 1 aprile 2022  si applicheranno le misure di isolamento per i soggetti risultati positivi nonché misure di auto isolamento per coloro che abbiano avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi secondo le modalità attuative di cui all’art. 10-ter del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87 come introdotto  dal decreto legge  24.03.2022 n. 24 art. 4 e conseguenti disposizioni da parte del Ministero della Salute. 

In allegato trovi le nuove modalità operative per il controllo del Green Pass da timbrare, firmare e dare in visione ai lavoratori delegati al controllo del Certificato Verde.

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