Per gli interventi che danno diritto al superbonus 110 per cento sarà sufficiente la CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, senza la necessità dell’attestazione di stato legittimo da parte del professionista.
Tale attestazione certifica da un lato la conformità al titolo abilitativo di un edificio e dall’altro che sia rispettata la normativa in vigore.
Di contro richiede, da parte del professionista, la necessità di accesso agli atti: processo che impegna tempo soprattutto per il fatto che buona parte di tali atti è ancora costituita da documenti cartacei.
Con il decreto semplificazioni 2021 sarebbe sostituito il comma 13-ter all’articolo 119 del decreto Rilancio.
Gli interventi agevolabili sarebbero quindi identificati come di manutenzione straordinaria.
Lo snellimento della procedura, tuttavia, non riguarderebbe gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici.
Oltre ai tempi più rapidi, tale intervento comporterebbe anche meno responsabilità per il professionista.
Dopo l’entrata in vigore del decreto Semplificazioni, qualora gli interventi fossero riconfermati dal testo che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il tecnico potrà attestare:
Gli estremi del titolo della costruzione;
Il provvedimento di legittimazione;
Che l’edificio è stato costruito prima del mese di settembre del 1967.
Per informazioni e per la predisposizione della pratica, contattare il numero 0871-331442 o l’email: info@claaiabruzzo.it.
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