Senza green pass Covid 19 si rischia in due. Sia l’esercente sia l’utente si espongono a una sanzione amministrativa fino a mille euro in caso di accesso, senza certificazione verde Covid-19, a servizi e attività per i quali è necessaria. E, in caso di tripla recidiva, l’esercizio rischia di dover chiudere da 1 a 10 giorni. È quanto prevede il decreto legge approvato dal consiglio dei ministri del 22 luglio 2021, il dl n. 105 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. Il provvedimento di urgenza riserva alcune attività a chi è in possesso di certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).
Le disposizioni del decreto legge scattano a partire dal 6 agosto 2021. Data dalla quale ci vuole il Green Pass per andare al ristorante, assistere a spettacoli, musei, piscine, palestre, fare sport di squadra, centri benessere limitatamente alle attività al chiuso. Stessa limitazione per partecipare a concorsi pubblici, andare a sagre e fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso i centri estivi, sale gioco, casinò. Inoltre nelle zone bianche e gialle (tutte le zone con i diversi colori sono, tra l’altro, ridefinite dal decreto legge in esame), gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, saranno svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
Il decreto prevede espressamente l’apparato sanzionatorio, disponendo che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione si rischia una sanzione pecuniaria da 400 a mille euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
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