Camera di commercio Chieti-Pescara: voucher per investimenti 4.0

U.P.A. C.L.A.A.I. di Chieti

Servizi a piccole e medie imprese dal 1963

Data pubblicazione: 14 Aprile 2022

Categoria: Lavoro

La Camera di Commercio di Chieti-Pescara, nell’ambito delle attività previste dal Piano di Transazione 4.0 intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale delle Micro, Piccole e Medie Imprese attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione rivolte al miglioramento dei processi produttivi integrati.

Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale ricompresi nel bando dovranno riguardare almeno una tecnologia indicato nell’Elenco 1, tra le principali possiamo evidenziare a titolo puramente esemplificativo:

  • Robotica avanzata e collaborativa
  • Miglioramento/integrazione dell’ Interfaccia Uomo-Macchina
  • Manifattura additiva e stampa 3D
  • Prototipazione rapida
  • Internet delle cose e delle macchine (Intelligenza artificiale integrate al processo produttivo)
  • Cloud, High Performance Computing
  • Soluzione di cyber security
  • Sistemi di e-commerce
  • Geolocalizzazione
  • Connettività a banda ultra larga

Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di Commercio è di € 100.000 e le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher con un importo massimo di € 5.000.

Le imprese ammesse alla partecipazione al suddetto bando sono potenzialmente PMI e Medie imprese che hanno sede legale o unità locali nella circoscrizione territoriale nella Camera di Commercio di Chieti-Pescara, siano in regola con l’iscrizione al Registro Imprese e con il pagamento del Diritto annuale, siano in regola con il DURC, non siano in stato di fallimento, liquidazione o qualsiasi altra soluzione equivalente, con abbiano pendenze con la CCIAA Chieti-Pescara e non abbiano forniture con la stessa.

Rimangono escluse dal beneficio le imprese che hanno già beneficato dei contributi a valere sul Bando Voucher digitali 4.0 -annualità 2021 dello stesso ente.

Il presente avviso potrà essere presentato dal 26/04/2022 tramite specifico sportello telematico digitale al seguente sito http://webtelemaco.infocamere.it/ entro il 30/07/2022 ore 21.00.

Sito web di riferimento: https://www.chpe.camcom.it/pagina689_bando-voucher…

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO: DOMANDE DAL 3 MAGGIO.

Per i contributi a fondo perduto destinati alle attività di commercio al dettaglio previsti dal Decreto Sostegni ter, arrivano le istruzioni sulle modalità di accesso alle somme. La domanda da presentare al MISE, avrà le seguenti deadline: 3 maggio/24 maggio.

REQUISITI:

1) svolgimento in via prevalente delle attività identificate con i codici ATECO riportati in tabella;

2) ricavi riferiti al 2019 non superiori a 2 milioni;

3) riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30 per cento rispetto al 2019;

4) sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;

5) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

6) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, salvo le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;

7) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

IMPRESE INTERESSATE:

47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati

47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

47.43 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati

47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati

47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati

47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati

47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati

47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati

47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi

47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature

47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti

47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati.

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 4.0 E NON 4.0

VANTAGGI

A) Per gli investimenti in BENI MATERIALI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232) è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
  • 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

B) Per gli investimenti in BENI STRUMENTALI IMMATERIALI funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

  • 6% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

C) Per investimenti in ALTRI BENI STRUMENTALI MATERIALI, diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

  • 6% nel limite massimo dei costi ammissibili

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B, ovvero di entrata in funzione per gli altri beni.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto.

SOGGETTI BENEFICIARI

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Il credito d’imposta del 6% per gli investimenti in altri beni strumentali materiali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni.


Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

MODALITA’ DI ACCESSO

Per i beni tecnologicamente avanzati e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale. La comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

BONUS SUD FINO AL 31/12/2022

PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

Il credito d’imposta è attribuito in relazione agli investimenti realizzati a decorrere:

  • dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2022, per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno; MISURA DEL CREDITO 30% (ESEMPIO CHIETI RIENTRA)
  • dal 7 aprile 2018 al 31 dicembre 2020, per gli investimenti effettuati nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016; MISURA DEL CREDITO 30%
  • dalla data del DPCM istitutivo della Zona economica speciale al 31 dicembre 2022, per gli investimenti effettuati nelle ZES. MISURA DEL CREDITO 45%

Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione.

L’autorizzazione o meno alla fruizione del credito d’imposta è comunicata dall’Agenzia delle entrate in via telematica mediante un’apposita ricevuta. La ricevuta è resa disponibile nella sezione “Ricevute” dell’area autenticata dei Servizi Telematici dell’Agenzia delle entrate (https://telematici.agenziaentrate.gov.it), cui si accede inserendo le credenziali di accesso (nome utente, password, codice PIN) .

Per trovare la ricevuta, si consiglia di selezionare la voce ‘Ricerca ricevute’ e di impostare la ricerca inserendo nell’apposito campo il numero di protocollo telematico di ricezione della comunicazione (CIM 16 o CIM 17) presentata in via telematica all’Agenzia delle entrate. Nella sezione sono comunque specificati altri metodi di ricerca utilizzabili.

Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta. L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in difficoltà’. Per i crediti d’imposta Sisma e ZES sono esclusi dal beneficio anche i soggetti che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura.

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