INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI
Il credito d’imposta è attribuito in relazione agli investimenti realizzati a decorrere:
- dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno, in Abruzzo rientrano solo alcuni Comuni (per esempio CHIETI, ORTONA, MIGLIANICO, SAN GIOVANNI TEATINO, MANOPPELLO, LANCIANO, VASTO, SAN SALVO, GUARDIAGRELE, TORREVECCHIA TEATINA); MISURA DEL CREDITO 30%
- dal 7 aprile 2018 al 31 dicembre 2020, per gli investimenti effettuati nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016; MISURA DEL CREDITO 30%
- dalla data del DPCM istitutivo della Zona economica speciale al 31 dicembre 2022, per gli investimenti effettuati nelle ZES. MISURA DEL CREDITO 45%
Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione. Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione presentando il modello F24.
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