Beni strumentali (“Nuova Sabatini”)

U.P.A. C.L.A.A.I. di Chieti

Servizi a piccole e medie imprese dal 1963

Data pubblicazione: 28 Maggio 2021

Categoria: Finanziamenti

Erogazione contributo

Erogazione del contributo in un’unica soluzione per le domande presentate dalle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2021

Come previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il contributo è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie in un’unica soluzione indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato.

L’erogazione in un’unica soluzione si applica a tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Proroga

Emergenza epidemiologica Covid-19

Proroga della sospensione dei pagamenti, da parte delle imprese, delle rate dei finanziamenti

La sospensione del pagamento delle rate da parte delle imprese (Decreto-legge n.18/2020) è prorogata fino al 30 giugno 2021, in linea con quanto previsto dall’articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Proroga del termine per la conclusione degli investimenti e per gli adempimenti successivi alla concessione

In linea con le misure straordinarie disposte dal Governo per fronteggiare gli effetti dell’emergenza epidemiologica COVID-19, con circolare direttoriale 29 aprile 2020, è stata riconosciuta alle imprese beneficiarie della “Nuova Sabatini” la possibilità di avvalersi di una proroga di 6 mesi del termine per la realizzazione degli investimenti e per la trasmissione al Ministero della connessa documentazione.

Tale proroga è riconosciuta d’ufficio dal Ministero, senza la necessità di trasmettere alcuna specifica richiesta da parte dell’impresa beneficiaria, a condizione che il periodo di 12 mesi stabilito per la realizzazione degli investimenti (decorrente dalla data di stipula del contratto di finanziamento) includa almeno un giorno del periodo di sospensione dei termini ex lege (compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020), previsto dall’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall’articolo 37 del successivo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Cos’è

  • La misura Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese
  • La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

A chi si rivolge

  • Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:
    • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca
    • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali
    • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
    • non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà
    • hanno sede in uno Stato Membro purché provvedano all’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento

Settori ammessi

  • Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti:
    • attività finanziarie e assicurative
    • attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione

Cosa finanzia

  • I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni” ovvero spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali.  Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”
  • Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
    • autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito
    • correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa

Le agevolazioni

  • Consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti
  • L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing)
  • Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:
    • di durata non superiore a 5 anni
    • di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro
    • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili
  • Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
    • 2,75% per gli investimenti ordinari
    • 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”)
  •  I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. “industria 4.0” che possono beneficiare del contributo maggiorato del 30% previsto dalla legge 232 dell’11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), sono individuati all’interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare 15 febbraio 2017 n.14036 e s.s.mm.ii. Alla luce delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 32, legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), con circolare n. 269210 del 3 agosto 2018 si è provveduto ad adeguare l’elenco dei beni immateriali (allegato 6/B) in relazione ai quali può essere riconosciuta la misura massima del contributo.

Per info e assistenza U.P.A. Sistema tel. 0871-331442 mail: info@claaiabruzzo.it

Ecco alcuni articoli che potrebbero interessarti

FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE PMI

Il Confidi “La Sicuranza” presta la propria garanzia fino al 100% dei finanziamenti alle imprese artigiane, del commercio, ai liberi professionisti e alle PMI socie, ovunque situate nella...

NUOVA SABATINI

Con la Nuova Sabatini è possibile richiedere un contributo in conto interessi a copertura degli interessi pagati su un finanziamento finalizzato ad investimento per...

BONUS SUD FINO AL 31/12/2022

BONUS SUD FINO AL 31/12/2022

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI Il credito d'imposta è attribuito in relazione agli investimenti realizzati a decorrere: dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, per gli investimenti effettuati nel...

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *