Autotrasporto – accesso alla professione – circolare MIMS

U.P.A. C.L.A.A.I. di Chieti

Servizi a piccole e medie imprese dal 1963

Data pubblicazione: 17 Maggio 2022

Categoria: Lavoro

Con la circolare n. 3738 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili ha fornito le istruzioni operative del decreto direttoriale n.145/2022 entrato in vigore il 17 aprile scorso, nelle more dell’emanazione dei decreti legislativi che completeranno le modifiche della disciplina nazionale al fine di renderla coerente
col Regolamento comunitario n.1055/2020 che, come è noto, ha innovato le norme sull’attività di autotrasporto.

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della circolare ministeriale.


Accesso al mercato – Come è noto, il citato Regolamento comunitario ha introdotto norme più stringenti relativamente ai requisiti necessari per svolgere l’attività di autotrasporto, in particolare sullo stabilimento e sull’onorabilità, e corrispondentemente non consente più agli Stati Membri di introdurre ulteriori vincoli; di conseguenza non sono più in vigore le norme nazionali che prevedevano ulteriori obblighi (in particolare parco veicolare minimo previsto dall’art.2 c.227 della L.n.244/2007).

Requisito dello stabilimento – La circolare conferma che il requisito di stabilimento continua a dimostrarsi secondo quanto previsto dal DM 25.1.2012: fermi restando l’iscrizione alla Camera di Commercio e il possesso della partita IVA, occorre avere immesso in circolazione o avere intenzione di immettere in circolazione almeno un veicolo detenuto a titolo di proprietà in virtù di contratto di vendita, di noleggio, di leasing, di comodato; nel caso di veicoli disponibili in base ad un contratto di noleggio senza conducente occorre presentare un contratto almeno semestrale registrato all’Agenzia delle Entrate.
In riferimento alla condizione della sede, si prevede che sia una struttura appropriata,
ma non è più necessario indicare il luogo ove si tengono le scritture contabili e ove si
svolgono le attività amministrative, bensì è sufficiente dichiarare che i suddetti adempimenti si svolgono all’interno dello Stato membro di residenza.
Relativamente all’organizzazione del lavoro, le imprese devono impegnarsi a far ritornare ciascun veicolo a disposizione presso lo Stato membro di residenza almeno una volta ogni 8 settimane; inoltre si impegnano a mantenere la proporzionalità tra numero di veicoli e di conducenti e numero di operazioni di trasporto effettuate; le eventuali violazioni saranno rilevabili dalle Autorità in sede di controllo su strada ovvero dagli organi autorizzati a svolgere controlli in sede; le operazioni, secondo
quanto previsto dal citato decreto direttoriale n.145/2022 sono quelle svolte con i veicoli a motore e col ruolo di vettore materiale del servizio, mentre la misura della proporzione sarà stabilita con i successivi decreti legislativi; in alternativa l’obbligo di proporzione è assolto con la titolarità dell’autorizzazione generale postale di cui al D.Lgvo n.261/1999.
Qualora le sopra citate condizioni siano considerate mancanti a seguito di controllo delle Autorità preposte si aprirà la procedura di sospensione ovvero di revoca delle autorizzazioni allo svolgimento dell’attività.
Per le imprese già operative alla data del 17 aprile 2022, la dimostrazione del requisito avviene con la presentazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui all’allegato 2 della circolare ministeriale in occasione della dimostrazione annuale del requisito di capacità finanziaria e comunque entro il 13 maggio 2023; contemporaneamente dovrà essere rinnovata la domanda di autorizzazione all’esercizio della professione mediante il modulo di cui all’allegato 1 della circolare.
Per le imprese che inizieranno l’attività la dimostrazione del requisito avverrà in sede di richiesta di iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale tenuto dagli Uffici della Motorizzazione) presentando entrambi gli allegati alla circolare ministeriale.

Idoneità finanziaria – La circolare non prevede chiarimenti particolari in merito alla dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria; il citato decreto n.145/2022 ha stabilito che l’idoneità finanziaria va dimostrata annualmente mediante una attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro tenuto dal consiglio dei dottori commercialisti ed esperti contabili che certifichi un capitale sociale pari a 9.000 euro per il primo veicolo e 5.000 o 900 euro per ogni veicolo supplementare di peso rispettivamente superiore a 3,5 e a 1,5 tonnellate; in alternativa è possibile presentare una garanzia fidejussoria o assicurativa rilasciata da una o più banche, da compagnie di assicurazione o da intermediari finanziari autorizzati; inoltre, in assenza di conti annuali certificati e limitatamente ai primi due anni di attività, le imprese possono dimostrare il requisito con una assicurazione di responsabilità professionale per l’importo dovuto; nel caso in cui nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 13 maggio 2022 il suddetto requisito sia stato riconosciuto secondo modalità diverse, le imprese interessate sono tenute a ripresentare la dimostrazione del requisito.

Capacità professionale – Anche per il requisito della capacità professionale non ci sono chiarimenti particolari. Come è noto il Regolamento n.1055/2020 ha esteso l’obbligo della licenza comunitaria alle imprese che operano con veicoli superiori a 2,5 tonnellate (in precedenza 3,5 tonn) che devono pertanto avere un gestore dei trasporti con l’attestato di capacità professionale per trasporto merci internazionale.
Al fine di facilitare le imprese che operano esclusivamente con mezzi superiori a 2,5 e fino a 3,5 tonnellate, il decreto n.145/2022 ha previsto che i relativi gestori con attestato per il trasporto nazionale che abbiano svolto la funzione continuativamente per un periodo di almeno dieci anni precedenti al 20 agosto 2020 (data di entrata in vigore del Regolamento comunitario) possano ottenere d’ufficio l’abilitazione al trasporto internazionale presentando domanda di dispensa dall’esame di idoneità professionale per il trasporto internazionale (All.3 della circolare ministeriale); tali gestori ottengono un documento in cui sono specificate la data di rilascio nonché l’annotazione di dispensa dell’esame; la registrazione nel REN di tale documento è a carico dell’Ente che ha provveduto al rilascio.
Per i gestori obbligati all’esame, il decreto n.145/2022 ha previsto un esame semplificato integrativo per chi ha un’istruzione secondaria di secondo grado e al 20 agosto 2020 fosse già in possesso dell’attestato di frequenza al corso di cui al Decreto n.207/2012 (corso da 74 ore); la circolare chiarisce che le modalità di svolgimento dell’esame semplificato integrativo sono le stesse previste per i titolari di attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale di merci di cui al DM n.79
dell’8.7.2013.

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