Alla vigilia dell’apertura del canale telematico per le domande dell’assegno unico per i figli minori, la circolare INPS n. 93 del 30 giugno 2021 illustra punto per punto come funziona, cosa cambia e quali sono i requisiti specifici richiesti ai beneficiari.
In parallelo all’avvio dell’assegno unico, si ricorda, dal 1° luglio 2021 aumenta anche l’importo degli ANF, misura parallela al sostegno ponte riconosciuto per il momento solo ad autonomi e disoccupati, ossia a coloro che non percepiscono gli assegni al nucleo familiare.
Con la circolare n. 93 del 30 giugno 2021 l’INPS inserisce l’ultimo tassello necessario per la partenza dell’assegno unico per i figli, l’agevolazione temporanea in vigore dal 1° luglio 2021.
È stato il Family Act approvato in Consiglio dei Ministri l’11 giugno 2020 a prevedere, tra le novità più rilevanti e di più immediata attuazione, l’assegno unico per i figli, sostegno universale di importo progressivo calcolato sulla base del modello ISEE.
Come previsto dalla legge delega, il decreto approvato in Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2021 stabilisce le regole specifiche per l’avvio dell’assegno unico.
Nell’attesa dell’attuazione completa della legge delega, il testo del decreto attuativo denominato “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori” ha introdotto dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l’assegno ponte, destinato alle famiglie con figli minori che non beneficiano degli assegni per il nucleo familiare.
Dal 1° luglio si può quindi fare domanda per ottenere l’assegno ponte. Il nucleo familiare del richiedente, in caso di presenza di figli minori di 18 anni, deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui. L’ISEE sarà anche il parametro per il calcolo dell’importo riconosciuto.
Si evidenzia che rispetto a quanto previsto dalla legge delega, l’assegno per i figli temporaneo operativo dal 1° luglio 2021 spetta esclusivamente per i figli minori, e non fino al compimento dei 21 anni di età del figlio.
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