Il Fondo di solidarietà bilaterale per Artigianato ha deliberato quanto segue sulla presentazione dell’ASSEGNO INTEGRAZIONALE SALARIALE.
CAMPO DI APPLICAZIONE: Imprese che hanno le caratteristiche previste dalla Legge 8 agosto 1985, n° 443, con CSC 4 e codice autorizzazione INPS 7B, nonché le Organizzazioni sottoscrittrici l’Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, degli enti e delle società promosse, costituite o partecipate dalle stesse.
MASSIMALE E CALCOLO: € 1.222,51 lordi (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti. L’ammontare dell’assegno sarà pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall’accordo sindacale nei limiti stabiliti dall’art. 30 del d.lgs 148/2015, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale (massimo 8 ore/giorno e 40 ore/settimana).
DURATA: 13 settimane, pari a 65 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 78 su 6 giorni/settimana e a 91 su 7 giorni/settimana. Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all’azienda. Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione e decorre dal 01/01/2022. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato equivale a una giornata di sospensione.
CAUSALI DI INTERVENTO PER RIDUZIONE/SOSPENSIONE:
a. Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all’impresa o ai dipendenti,
ivi comprese le situazioni climatiche.
b. Situazioni temporanee di mercato.
L’esistenza della causale di intervento sarà attestata dalle parti nell’Accordo sindacale, il quale può avere durata massima di 4 settimane, al termine delle quali, permanendo le necessità, va sottoscritto un nuovo accordo sindacale.
CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE (REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)
Le prestazioni sono erogate alle seguenti condizioni:
1- regolarità contributiva, in presenza di dipendenti, nei 36 mesi precedenti;
2- anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni dalla data di richiesta della prestazione. I 90 giorni sono conteggiati in giorni di calendario;
3- verbale di Accordo sindacale.
In assenza delle condizioni previste nei punti 2 e 3 la domanda di prestazioni sarà rigettata da FSBA. Nel caso di omissione o ritardo nei versamenti da parte dell’azienda la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione aziendale.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZONI: L’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale avviene, previa predisposizione degli ordini di pagamento da parte degli Enti Bilaterali Regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della sottoscrizione di una apposita convenzione tra FSBA e ciascun Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.
La prestazione può essere erogata attraverso le seguenti modalità:
a. attraverso l’impresa, la quale è tenuta ad inserire gli importi ricevuti nella prima busta paga
utile del lavoratore avente diritto;
b. direttamente al lavoratore.
FLUSSO DI GESTIONE: Al fine di garantire la corretta operatività del Fondo nell’erogazione delle prestazioni, la domanda dev’essere presentata dall’impresa o dal Centro servizi paghe/Consulente (dalla stessa delegato), a FSBA entro 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione tramite piattaforma informatica.
La relativa prestazione sarà gestita in base alla seguente operatività:
- Presentazione domanda (entro 30 giorni dall’inizio dell’evento).
- Rendicontazione delle assenze (entro il giorno 25 del mese successivo all’evento).
- Verifica delle domande (accordo sindacale firmato in coerenza con le causali definite) e
predisposizione dei relativi ordini di pagamento, da parte degli Enti Bilaterali Regionali
(entro la fine del mese successivo all’evento). - Erogazione delle prestazioni (entro il giorno 5 del mese successivo alla predisposizione
dell’ordine di pagamento).
Alla domanda dovrà essere allegato l’Accordo sindacale o la dichiarazione dell’Autorità
competente attestante l’evento per situazioni climatiche e una breve descrizione sulla fase di
lavoro in esecuzione. La domanda di prestazione genera un protocollo ed è contestualmente
disponibile sulla piattaforma informatica, al momento dell’inserimento della stessa.
Le erogazioni da parte del Fondo devono avvenire nel limite delle risorse già acquisite da FSBA.
Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a coprire l’intero ammontare delle richieste di
prestazioni, si provvederà alla liquidazione delle prestazioni fino a concorrenza delle risorse
disponibili sulla base dell’ordine cronologico di perfezionamento delle domande ed in ossequio
alla normativa vigente, FSBA provvederà all’adeguamento delle aliquote di contribuzione.
GESTIONE DELLA CONTRIBUZIONE CORRELATA: In coerenza con quanto previsto nel
Regolamento e in base alla seguente procedura, attuata a seguito di ogni erogazione: - Trasferimento di tutti i dati all’INPS, relativamente alle posizioni per cui è stato gestito almeno
un pagamento. - (Per le posizioni ritenute corrette) Entro il giorno 16 del mese successivo al trasferimento
dati, INPS è impegnata ad emettere l’F24. - Contestualmente alla ricezione, FSBA paga l’F24, trasmette il relativo UNIEMENS e pertanto
vengono inseriti in numeri di autorizzazione INPS in SINAWEB. - Circa 20 giorni dopo, l’INPS aggiorna le posizioni contributive.
Per info e assistenza UPA Sistema tel. 0871 331442 mail: info@claaiabruzzo.it
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