Con la circolare n. 57 del 12 aprile 2021 l’Inps fornisce le indicazioni operative per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura. L’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, è stato previsto per superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nella circolare si riepiloga la normativa di riferimento, disciplinata dal decreto-legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, successivamente modificato dal decreto-legge n. 104/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 126/2020. Per accedere al beneficio i datori di lavoro dovranno presentare la relativa istanza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della circolare, utilizzando il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito www.inps.it. Trenta giorni di tempo per i versamenti, senza aggravio di somme accessorie, anche per le aziende che svolgano una delle attività individuate dai codici Ateco indicati negli allegati ai messaggi n. 3341/2020 e n. 4353/2020 dell’Inps o dai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20 e che, in attesa della pubblicazione dei decreti interministeriali e della presente circolare, abbiano sospeso i versamenti della contribuzione relativa al primo semestre 2020, qualora abbiano già raggiunto il massimale individuale con le agevolazioni concesse o richieste nell’ambito del “Quadro temporaneo”. Indicati infine i codici di autorizzazione e le modalità di compilazione per le diverse gestioni previdenziali.
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